L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è l’organo di vigilanza competente per il sistema finanziario dell’Unione europea nel settore dei mercati finanziari e dei valori mobiliari
Si tratta dell’organismo dell’Unione europea responsabile di garantire la protezione degli investitori e la stabilità dei mercati finanziari. È stato creato nel 2011 dal Regolamento UE 1095/2010 e sostituisce il Comitato europeo dei valori mobiliari (CESR).
Per comprendere correttamente il suo funzionamento occorre tenere presente il quadro organizzativo di cui fa parte, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, progettato nel 2010, e che si compone di quattro organi di vigilanza indipendenti:
- Autorità bancaria europea (EBA)
- Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
- Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)
Dal diagramma si evince che le competenze dell’ESMA riguarderebbero, in generale, la tutela dei diritti degli investitori finanziari, il consolidamento di un sistema finanziario stabile e la vigilanza sulla trasparenza del mercato. Pertanto, il suo campo d’azione si estende al mercato dei valori mobiliari in senso lato, dalle azioni degli istituti di investimento collettivo o dei fornitori di servizi finanziari alla gestione dei sistemi di compensazione e di regolamento.
Funzioni ESMA
La verità è che l’ambito funzionale dell’ESMA è molto ampio; infatti, è l’unico organo del Sistema ad avere poteri di vigilanza diretta. Ha la capacità di proibire o limitare temporaneamente alcune attività in situazioni di emergenza. Tra le sue funzioni principali, possiamo includere le seguenti:
- Promuovere la trasparenza nei mercati finanziari: attraverso lo sviluppo di standard, linee guida e raccomandazioni in relazione all’applicazione del diritto finanziario dell’Unione Europea.
- Valutare i vari rischi che possono interessare gli investitori: analizzare in anticipo le tendenze dei consumatori.
- Rafforzare il coordinamento internazionale tra gli organi di controllo competenti degli Stati membri.
- Risolvere le violazioni dei regolamenti europei: l’ESMA, oltre ad emettere raccomandazioni che richiedono il rispetto del diritto comunitario, può anche adottare decisioni che hanno la precedenza sull’autorità nazionale dello Stato membro in caso di non conformità.
Struttura dell’ESMA
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha la seguente struttura organizzativa:
Consiglio delle autorità di vigilanza
- 27 autorità degli Stati membri (in Spagna, questo includerebbe i rappresentanti della Commissione nazionale per il mercato dei valori mobiliari (CNMV)).
- Osservatori della Commissione Europea.
- 1 rappresentante EBA.
- 1 rappresentante dell’EIOPA.
- 1 rappresentante del CERS.
Consiglio di Amministrazione
- 6 membri eletti del consiglio delle autorità di vigilanza.
- Rappresentante della Commissione europea (senza diritto di voto)
- Direttore esecutivo e Presidente ESMA.
Presidente ESMA
Direttore esecutivo ESMA
Commissione di ricorso (congiunta per ESMA, EBA, EIOPA e CERS)
- Esperti indipendenti.