Disabilità è un’espressione utilizzata quando il prezzo di mercato delle attività – siano esse titoli, obbligazioni o immobilizzazioni – è inferiore al prezzo pagato al momento della loro acquisizione, cosicché se fossero vendute ora, si otterrebbe meno denaro, il che comporterebbe una perdita.
Ai fini fiscali, la perdita di capitale – come il plusvalenza– si tratta di una cifra che deve essere registrata nell’IRPF (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Quindi, niente di meglio che affidarsi a un esempio esplicativo che approfondisce il concetto di disabilità per il contribuente:
Il signor Lopez ha comprato e venduto azioniNello stesso anno, il 2015, la società ha ottenuto plusvalenze – plusvalenze sugli stessi titoli della minusvalenza – superiori alle suddette minusvalenze per l’acquisizione di altre attività. Quindi il signor Lopez può compensare queste perdite con le plusvalenze nel 2016 e oltre?
Per rispondere correttamente alla domanda posta, occorre tener conto del fatto che le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni nel 2015 saranno integrate e compensate tra loro, con il risultato incluso nella base di risparmio. In altre parole, se tale risultato fosse negativo, potrebbe essere compensato con plusvalenze – derivanti dalla vendita di azioni e altri beni – nei quattro anni successivi.
In questo contesto, va sottolineato che la riforma fiscale del 2015 ha migliorato queste possibilità di compensazione in Spagna. Pertanto, se il risultato dell’integrazione e della compensazione delle plusvalenze e minusvalenze da cessione di azioni nell’esercizio è negativo, l’importo può essere compensato con il saldo positivo dello stesso esercizio, dell’altra componente della base imponibile della tassazione del risparmio, sostanzialmente, dei redditi da capitale mobile derivanti da interessi su conti, obbligazioni e obbligazioni, dividendi e simili.
Il limite di questa compensazione è pari al 25 per cento del saldo positivo. Se dopo queste compensazioni ci sarà un saldo negativo, l’importo sarà compensato nei quattro anni successivi. Tuttavia, nel corso del 2015, 2016 e 2017, la percentuale di compensazione non sarà del 25 per cento, ma rispettivamente del 10, 15 e 20 per cento.