Le misure antidumping sono quelle che consistono nella difesa commerciale che viene applicata quando un esportatore offre un bene o un servizio a un prezzo inferiore al prezzo corrente di mercato.
L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping è stata avviata mediante una richiesta delle società interessate ed è stata effettuata dall’Unione europea.
D’altra parte, l’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) nei suoi accordi non regola le azioni delle aziende che praticano il dumping, ma si concentra su come i governi affrontano il dumping.
Procedura antidumping
Il procedimento antidumping è avviato nel modo seguente:
Presentazione del reclamo:
La denuncia viene presentata alla Commissione europea direttamente o attraverso uno Stato membro. La denuncia deve essere presentata per iscritto alla Commissione europea e deve fornire prove di dumping.
La Commissione esamina la denuncia e stabilisce entro 45 giorni se esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. La denuncia è respinta se la Commissione ritiene che non vi siano prove sufficienti dell’esistenza del dumping o del pregiudizio o che i denunzianti non rappresentino almeno il 25% dell’industria comunitaria.
Procedura d’indagine:
L’indagine dovrebbe essere completata entro 15 mesi. In base alle informazioni ottenute, la Commissione determinerà l’esistenza del dumping, il pregiudizio causato all’industria europea e l’interesse della Comunità.
Su quali parametri si basa la ricerca?
Per l’indagine, gli ispettori si basano sui seguenti parametri per il calcolo delle lesioni:
- Margine di dumping : Il margine di dumping è calcolato come la differenza tra i due, cioè tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.
- Pregiudizio causato: le misure antidumping possono essere adottate solo quando le importazioni hanno causato un pregiudizio “grave” all’industria comunitaria.
- Interesse della Comunità: prima di adottare una misura antidumping, occorre valutare se sia nell’interesse della Comunità. I produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i consumatori possono formulare osservazioni sull’adeguatezza delle misure.
- Misure antidumping definitive: la Commissione dovrebbe proporre dazi antidumping definitivi. Gli esportatori dei paesi terzi interessati possono proporre un impegno sui prezzi fino a un livello che elimini il pregiudizio o il dumping.
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