Gli accordi di salvaguardia sono una serie di misure di emergenza che possono essere adottate dai Paesi in situazioni di emergenza in cui le loro imprese sono danneggiate da pratiche commerciali internazionali che minacciano le loro economie.
Nel caso in cui un numero significativo di imprese sia interessato da un aumento delle importazioni, gli accordi dell’OMC sulle misure di salvaguardia consentono loro di adottare misure di emergenza per evitare che le imprese nazionali siano danneggiate. Tra le misure che possono essere adottate dai paesi interessati vi sono l’aumento delle tariffe o la fissazione di quote di esportazione.
Nella finanza, il concetto di accordo di salvaguardia si riferisce a contratti che impediscono a un gruppo di azionisti di acquisire un pacchetto azionario significativo di una società.
Condizioni per l’applicazione degli accordi di salvaguardia
Affinché un Paese possa applicare le misure previste dagli accordi sulle misure di salvaguardia, devono essere soddisfatte tre condizioni:
- Che c’è un aumento delle importazioni.
- Vi è un danno a un gruppo rilevante di aziende nazionali o una fondata minaccia di danno.
- Che esiste una relazione tra l’aumento delle importazioni e il pregiudizio alla produzione interna.
Differenza tra danno grave e minaccia di danno
L’accordo di salvaguardia definisce il grave pregiudizio come una situazione in cui si verifica un grave pregiudizio per l’industria nazionale. Se si constata l’esistenza di un grave pregiudizio, è necessario svolgere un’indagine che valuti i seguenti fattori:
- Ritmo e quantità a cui le importazioni sono aumentate.
- Cambiamenti nel livello delle vendite.
- Livello di occupazione nel settore interessato.
- Parte del mercato interno assorbita dalle importazioni
- Perdite nelle aziende nazionali.
La minaccia di pregiudizio, d’altra parte, implica una ragionevole possibilità di pregiudizio futuro per l’industria nazionale. Non deve basarsi solo su congetture, ma deve essere suffragata da fatti.
Misure di salvaguardia definitive e provvisorie
Misure definitive:
- Tariffe: aumento delle tariffe al di sopra del tasso consolidato.
- Quote di esportazione o quote: Restrizioni quantitative. Non è possibile stabilire un livello inferiore alle importazioni degli ultimi 3 anni rappresentativi, a meno che non vi sia una giustificazione per fissare un livello diverso.
Provvedimenti provvisori: si applicano quando un eventuale ritardo causerebbe un danno irreparabile. Possono essere stabiliti quando il danno causato è stato provato o c’è la minaccia di un danno grave. Queste misure comporteranno un aumento delle tariffe per un periodo massimo di 200 giorni.