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Accordi aziendali

Gli accordi aziendali sono una manifestazione del diritto alla contrattazione collettiva. Si tratta di accordi conclusi a livello aziendale tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro.

Tali accordi sono di rango inferiore rispetto al contratto collettivo e sono di applicazione sussidiaria. Essi non hanno l’efficacia generale del contratto collettivo, poiché la loro natura è la stessa di un contratto, cioè generano solo obblighi tra le parti che li negoziano.

Tipi di accordi aziendali

  1. Accordi in assenza di regolamentazione da parte del contratto collettivo di lavoro: fissazione della classificazione professionale, promozioni, ricevimento dello stipendio, distribuzione irregolare delle ore di lavoro durante l’anno, distribuzione giornaliera delle ore di lavoro e sistemazione della rappresentanza dei dipendenti in caso di riduzione del personale.
  2. Esistono accordi in cui la regolamentazione per accordo è equiparata alla regolamentazione del contratto collettivo. È il caso della determinazione del mese in cui i dipendenti possono ricevere il secondo premio straordinario.
  3. Gli accordi tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori autorizzati a negoziare un contratto collettivo possono non applicare in azienda le condizioni previste dal contratto, quando si riferiscono alla giornata lavorativa, all’orario di lavoro e alla distribuzione dell’orario di lavoro, al regime del lavoro a turni, al sistema di remunerazione e ai livelli salariali, al sistema del lavoro e delle prestazioni, alle funzioni quando superano i limiti di mobilità funzionale e al miglioramento volontario dell’azione protettiva della previdenza sociale. In questi casi, sarà ammessa la possibilità di modificare le disposizioni di un contratto collettivo in vigore attraverso un contratto aziendale, con una durata massima di validità che non può superare quella del contratto collettivo di cui si chiede la modifica.
  4. Accordi per i casi di trasferimenti, modifiche e licenziamenti in massa. In questi casi è previsto che il datore di lavoro, prima di adottare le misure corrispondenti, debba aprire un periodo di consultazione con i rappresentanti legali dei lavoratori, al fine di raggiungere un accordo.
  5. Accordi per la risoluzione dei conflitti. Così come i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di intentare una causa collettiva, hanno anche il diritto di raggiungere accordi che pongano fine a tali controversie. Tali accordi hanno lo stesso effetto dei contratti collettivi, a condizione che le parti contraenti abbiano la rappresentanza minima necessaria affinché l’accordo sia vincolante per l’azienda e per i lavoratori interessati dal conflitto.

Dizionario, Legge

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